COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DEGLI AMMINISTRATORI
La Camera di Commercio di Pavia, Mantova e Cremona ha fornito aggiornamenti in merito all’obbligo, introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di comunicare il domicilio digitale (PEC) anche per gli amministratori, consiglieri e liquidatori delle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025.
Quando scatta l’obbligo per queste imprese?
L’obbligo si applica:
- Per le società di capitali, alla prima variazione delle cariche societarie (es. rinnovo, nomina o revoca di amministratori, consiglieri o liquidatori);
- Per le società di persone, nel caso di modifica dei patti sociali con nomina di nuovi soci amministratori o soci accomandatari.
In tali occasioni, il dato relativo al domicilio digitale dell’amministratore dovrà essere presente nella pratica inviata al Registro Imprese, pena la sospensione della stessa.
Come ci si deve comportare?
In attesa di istruzioni definitive da parte del Ministero, la Camera di Commercio di Pavia, Mantova e Cremona ha comunicato che, per il momento, è possibile indicare anche la PEC della società, purché valida e attiva.
Il nostro Studio, in caso di adempimenti che comportino modifiche societarie, provvederà a inserire la PEC dell’impresa, ove disponibile e funzionante.
Tuttavia, gli amministratori che siano già in possesso di una PEC personale e desiderino utilizzarla possono comunicarcela: sarà nostra cura indicarla in sede di invio della pratica.
CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL GSE
Con riferimento agli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel 2025, la normativa prevede nuovi adempimenti per l’accesso al credito d’imposta, introdotti con la Legge 207/2024 e il Decreto direttoriale del MIMIT del 16 giugno 2025.
A seconda della data dell’ordine e del versamento dell’acconto, si individuano tre diverse situazioni operative:
Investimenti con acconto del 20% versato entro il 31 dicembre 2024
Le imprese che entro il 31 dicembre 2024:
- hanno effettuato l’ordine del bene,
- e hanno versato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo al fornitore,
NON sono soggette alla nuova procedura e NON rientrano nel tetto massimo di 2,2 miliardi previsto per gli investimenti 2025 e primo semestre 2026.
In questi casi si applicano ancora le regole precedenti e la documentazione da trasmettere resta:
- la comunicazione ex ante (tramite il portale GSE, ma con modulistica 2024),
- e la comunicazione di completamento.
Investimenti avviati nel 2025 con comunicazioni trasmesse entro il 15 maggio 2025
Le imprese che hanno già trasmesso entro il 15 maggio 2025 una comunicazione con i vecchi modelli (DM 24 aprile 2024), ma non hanno versato l’acconto entro il 31.12.2024, devono obbligatoriamente reinviare le comunicazioni tramite la nuova piattaforma GSE entro il 17 luglio 2025.
In particolare:
- se era stata trasmessa solo la comunicazione ex ante, va reinviata con il nuovo modello, barrando la casella “comunicazione collegata a trasmissione precedente” e indicando il codice CIBS;
- a seguire, va inviata la comunicazione con acconto (entro 30 giorni) e infine quella di completamento.
Il mancato reinvio fa decadere la priorità acquisita in precedenza, costringendo a ripartire con un nuovo iter comunicativo.
Nuovi investimenti avviati dal 16 maggio 2025 in poi
Le imprese che non hanno ancora avviato le comunicazioni e intendono usufruire del credito 4.0 per investimenti avviati dal 16 maggio in poi, devono seguire la nuova procedura completa, articolata in tre fasi:
- Comunicazione preventiva (ex ante) – entro il 31 gennaio 2026;
- Comunicazione con acconto – entro 30 giorni dalla prima, attestando il versamento del 20% al fornitore (non necessario in caso di leasing);
- Comunicazione di completamento – entro il 31 gennaio 2026 (per investimenti conclusi entro il 31 dicembre 2025) o entro il 31 luglio 2026 (per investimenti conclusi entro il 30 giugno 2026).
Le domande verranno analizzate in ordine cronologico di arrivo, e l’accesso al beneficio non è più automatico come nelle versioni precedenti dell’agevolazione.
Il credito verrà riconosciuto solo nei limiti dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili (2,2 miliardi di euro a livello nazionale).
Cosa succede in caso di leasing finanziario?
Per i beni acquisiti tramite leasing, non è richiesto il pagamento dell’acconto del 20%.
È sufficiente:
- la sottoscrizione del contratto di leasing,
- e l’impegno assunto dalla società di leasing nei confronti del fornitore.
Tuttavia, la seconda comunicazione va comunque inviata, entro 30 giorni dalla prima, compilando l’apposito riquadro con i dati del leasing.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026: GUIDA ALL’ADESIONE
Cos’è il Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 nell’ambito della Riforma fiscale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e l’emersione di materia imponibile, consentendo al contribuente di acquisire maggiore certezza sulla definizione della pretesa tributaria.
L’istituto consente l’adesione del contribuente alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni.
Chi può aderire al CPB 2025-2026
Possono presentare il modello CPB 2025/2026 i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta.
È importante notare che possono aderire solo i contribuenti che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).
Novità per il biennio 2025-2026
Con il decreto correttivo approvato in Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025 sono state introdotte alcune modifiche al regime del concordato preventivo per chi sceglierà di aderirvi nel biennio 2025-2026:
- È stata abrogata, a partire dal 1° gennaio 2025, la possibilità di adesione al concordato per i contribuenti in regime forfetario.
- Sono state introdotte nuove cause di esclusione dal Concordato, in particolare per i professionisti che partecipano a strutture associate.
- Il termine per l’adesione alla proposta di concordato è stato posticipato dal 30 luglio al 30 settembre 2025.
Nuove cause di esclusione
Sono esclusi dal Concordato:
- I contribuenti che individualmente dichiarano redditi di lavoro autonomo e che, contemporaneamente, partecipino a un’associazione, a una società tra professionisti oppure a una società tra avvocati. In tal caso, l’adesione è consentita solo se l’associazione o la società partecipata aderisca a sua volta al concordato, nei medesimi periodi di imposta.
- Le associazioni, società tra professionisti e società tra avvocati, salvo che tutti gli associati/soci percettori di reddito autonomo individuale partecipino a loro volta al concordato, sempre nei medesimi periodi di imposta.
Si ricorda che sono esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti che alla data di adesione alla proposta hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni, superiori a 5.000 euro e/o debiti per contributi previdenziali.
Tali debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atto impositivo non più soggetto ad impugnazione. L’esclusione può essere rimossa se il debito è estinto entro il termine di accettazione del concordato preventivo biennale o è stato ridotto sotto il limite di 5.000 euro, al netto di eventuali importi sospesi o rateizzati.
Modalità di adesione
L’Agenzia delle entrate ha approvato con Provvedimento Prot. 172928/2025 del 9 aprile 2025 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione.
Il modello CPB 2025/2026 può essere trasmesso per via telematica con due diverse modalità operative:
- Congiuntamente al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2024, in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2025.
- Con modalità autonoma per via telematica con il frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso nel frontespizio deve essere indicato il codice 1 “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.
Vantaggi dell’adesione al CPB
I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato preventivo hanno due importanti vantaggi:
- Sono esclusi dagli accertamenti ex art. 39, D.P.R. 600/1973 (accertamenti basati sulla verifica della correttezza e corrispondenza delle scritture contabili), a condizione che non ricorrano specifiche cause di decadenza.
- Accedono ai benefici premiali specifici del regime Isa, tra cui:
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a € 50.000 per imposte dirette e Irap.
- Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per rimborsi IVA fino a € 70.000 annui.
- Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
- Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Effetti sul reddito e sulla tassazione
L’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per i periodi d’imposta oggetto del CPB. Il contribuente rimane comunque tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.
In caso di reddito effettivo superiore a quello concordato, l’eccedenza non è soggetta a tassazione ordinaria.
Contributi previdenziali
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può scegliere di versarli sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato, tuttavia trattasi di opportunità e non obbligo, in quanto il reddito concordato vale anche ai fini previdenziali INPS.
Obbligo di dichiarare il reddito concordato
Anche se il reddito effettivo è inferiore a quello concordato, il contribuente è comunque obbligato a dichiarare l’importo concordato.
Per qualsiasi chiarimento in merito all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori, agli adempimenti connessi alla fruizione del credito d’imposta 4.0 o alle scadenze del concordato preventivo biennale, vi invitiamo a contattare il referente dello Studio. Siamo a vostra disposizione per valutare la posizione della vostra impresa e fornirvi l’assistenza necessaria.

