In questo contributo analizziamo le novità introdotte con l’abolizione dell’esterometro a partire dal primo luglio 2022. In realtà più che di abolizione dobbiamo parlare di un nuovo modo diverso di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive che vengono effettuati con operatori esteri. L’esterometro veniva compilato su base trimestrale in modo cumulativo, a partire dal primo luglio 2022 ogni operazione deve essere puntualmente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Sono soggetti a questo nuovo obbligo tutti i contribuenti soggetti passivi d’imposta che operano con l’estero compresi anche i soggetti che hanno regime forfettario ma che hanno superato i € 25.000 di volume d’affari nell’anno precedente che quindi sono obbligati a partire dal primo luglio alla fatturazione elettronica.

Ma vediamo nel concreto in che cosa consiste questo nuovo adempimento. Per quanto riguarda le operazioni attive quindi le fatture di vendita di prodotti o servizi nei confronti di un soggetto estero è necessario che venga emessa la fattura elettronica con codice destinatario 7 volte X. I termini quindi per l’invio allo SDI sono quelli della fatturazione elettronica ovvero 12 giorni di tempo per poter emettere una fattura in formato elettronico ad un soggetto estero.

Quindi nel caso di un’operazione attiva nei confronti di un soggetto estero datata 15 luglio sarà possibile inviare allo SDI la fattura elettronica entro e non oltre il 27 luglio. Per quanto riguarda invece le operazioni passive c’è un po’ più di tempo. Se parliamo di operazioni passive cioè gli acquisti effettuati nei confronti di soggetti intracomunitari sarà possibile inviare allo SDI l’integrazione della fattura ricevuta dal soggetto comunitario entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. Quindi per una fattura di acquisto intracomunitaria ricevuta il primo di luglio c’è tempo fino al 15 di agosto per inviare elettronicamente allo SDI l’integrazione della fattura.

Per l’operazione con soggetti extra-UE invece il limite è entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ricordiamo che sono escluse da questa normativa le operazioni di importazione ed esportazione per le quali c’è la bolletta doganale. Sono altresì escluse le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000 per operazioni non rilevanti si intende in estrema sintesi le operazioni che scontano l’IVA all’estero ad esempio un hotel, un ristorante per il quale viene emessa la fattura ma L’IVA è già stata pagata nel paese in cui è stato consumato il pasto o nel quale si è soggiornati.

Quindi riepilogando per quanto riguarda le operazioni passive sono da comunicare all’Agenzia delle Entrate possiamo riepilogarle in queste categorie: le operazioni di acquisti di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri sia intra che extra-UE, gli acquisti intracomunitari di beni, mentre sono escluse le importazioni da soggetti extra-UE e gli acquisti effettuati da soggetti esteri ex articolo 17 comma 2 del DPR 633 per beni fisicamente presenti in Italia ad esempio.

Vediamo ora le specifiche tecniche. Per quanto riguarda le operazioni attive il codice TD01 in caso di fattura immediata, il TD24 in caso di fattura differita, e nel codice destinatario dovremmo indicare 7 volte X. Più complessa è invece la comunicazione che riguarda le operazioni passive ricevute da soggetti esteri. Il codice sarà TD17 per l’integrazione e l’autofattura in caso di acquisto di servizi intracomunitario o da soggetto extra-UE, il codice sarà TD18 nel caso di integrazione di fattura di beni ricevuta da soggetto intracomunitario. Infine il codice TD19 per l’integrazione e l’autofattura ricevuta ai sensi dell’articolo 17 comma 2 da un soggetto estero. Per quanto riguarda le informazioni che è necessario dare in questa comunicazione, oltre ovviamente ai dati del soggetto cedente, ai dati della base imponibile, l’aliquota iva applicata per l’integrazione, andranno indicati nel campo “DatiFattureCollegate” (2.1.6 ndr) il numero e la data della fattura ricevuta dal soggetto estero, in quanto va da sé che la autofattura e l’integrazione seguono una nostra numerazione progressiva. Infine nel campo descrizione andrà inserita la natura e la qualità del servizio o bene ricevuto.

Sperando che questo contributo possa esservi stato utile invitiamo la nostra clientela a inviare per tempo le fatture di acquisto da soggetti esteri ricevute in modo tale da adempiere a questo nuovo obbligo.