OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI DAL 2024

Scatta dal 1° gennaio 2024 l’obbligo per tutti i contribuenti nel regime forfettari (legge 190/2014) e ancora per quei pochi che sono nel regime dei “minimi” (Dl 98/2011, abrogato nel 2016 ma ancora in essere per chi se ne avvaleva al 31.12.15).

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari ma con due decorrenze diverse:

1 – dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);

2 – dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

Pertanto, a partire dal prossimo primo gennaio non sussistono più esoneri e tutti sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette).

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella). Qualora l’operazione superi i 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente.

A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio); tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il termine per emettere la fattura è il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione che coincide con:

  • Il pagamento del corrispettivo se prestazione di servizi;
  • consegna o spedizione se cessione di beni mobili;
  • nel caso di fattura differita, il termine coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Quando è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 25mila euro, il legislatore aveva previsto una moratoria sulle sanzioni; lo stesso non accade ora, pertanto eventuali violazioni sono subito sanzionate. Il ritardo nell’emissione è punito con la sanzioni da 250 a 2mila euro (articolo 6,comma 2, del Dlgs 471/1997).

Lo Studio è a disposizione della clientela per assisterla nella gestione di quest’obbligo mediante il sistema di FATTUREINCLOUD di TeamSystem. Vi preghiamo pertanto di contattare la vostra figura di riferimento all’interno dello Studio Salardi SRL STP al fine di fissare un appuntamento in presenza ovvero online.

OMAGGI NATALIZI

In questo contributo viene analizzato il trattamento fiscale (IVA / IRPEF / IRES / IRAP) applicabile agli omaggi nel caso in cui i beni siano acquistati e non siano oggetto dell’attività esercitata.

 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

È il caso più comune, il classico cesto di Natale o la bottiglia di vino, prodotti acquistati a questo scopo.

In questo caso per le imprese e lavoratori autonomi l’IVA relativa all’acquisto dei beni regalati è detraibile se gli stessi sono di costo unitario non superiore a € 50, se l’importo invece è superiore l’IVA è integralmente indetraibile. Se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.

È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite

Ai fini IVA, non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, documento commerciale). È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale “omaggio”) o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.

Per quanto riguarda la deducibilità del costo dell’omaggio ai fini IRPEF/IRES/IRAP., questo è integralmente deducibile nell’anno di sostenimento, se di valore unitario non superiore a € 50; Nel caso in cui il valore unitario sia pari o superiore a € 50, valgono le seguenti limitazioni se chi omaggia è un’impresa:

Ricavi / proventi gestione caratteristica

Importo massimo deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

Per la parte eccedente a € 10 milioni e fino a € 50 milioni

0.6%

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

Per i lavoratori autonomi il vale il limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.

 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

Ai fini IVA la cessione / erogazione gratuita di beni / servizi a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate non si configura la finalità promozionale. Da ciò consegue che l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è sempre indetraibile ed il relativo costo, per il datore di lavoro, è integralmente deducibile.

Per quanto riguarda, infine, la tassazione in capo al dipendente valgono le regole relative al fringe benefit e pertanto:

  • per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, vale se di valore non eccedente la soglia annua di € 258,23;
  • per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico la soglia aumenta a € 3.000,00 (per il solo anno 2023) e può ricomprendere anche le somme erogate / rimborsate dal datore di lavoro per le spese relative alle utenze domestiche di acqua / elettricità / gas dei dipendenti;

 

ATTENZIONE: il superamento del predetto limite comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrispondente alle erogazioni liberali riconosciute al dipendente.

Si ricorda che per il 2024 le soglie verranno modificate: € 1.000,00 per lavoratori dipendenti senza figli a carico ed € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

INVENTARIO

Si ricorda alla gentile clientela la necessità di redigere un inventario di magazzino alla fine dell’anno a prescindere dal regime contabile adottato.

CANALE WHATSAPP

Si segnala che è attivo il canale whatsapp dello STUDIO SALARDI S.R.L. S.T.P. che potete trovare cliccando sul link qui sotto oppure potete contattarci direttamente via whatsapp al numero 0376 96445.

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