LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA

Gli esercenti commercio al minuto che siano obbligati a trasmettere telematicamente, tramite appositi Registratori Telematici, i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate devono adeguare gli apparecchi elettronici perché sia consentito ai consumatori di partecipare alla lotteria istantanea.

L’articolo 1, comma 540, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) prevede che:

  • le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato;
  • che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 (Registratori Telematici, o RT);
  • e che effettuano il pagamento esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico

possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’articolo 18, comma 4-bis, Dl 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto Pnrr-2) è intervenuto modificando il citato comma 540, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini; in sostanza è stata prevista un’estrazione con verifica immediata della vincita (cd. lotteria istantanea).

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria «differita» con estrazioni periodiche (settimanali/mensili/annuale) ma si aggiunge alla stessa. È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria «differita»

Per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il RT/Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QR-code) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove specifiche tecniche.

Allo scopo di favorire l’adeguamento e la configurazione – da effettuarsi per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022 – degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (cd. misuratori fiscali o RT), l’articolo 8, Dl 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.