In Francia si contano più di 3 milioni di piscine private.

In Italia il trend della piscina ha avuto un impulso e slancio in conseguenza all’emergenza COVID-19. Le persone hanno deciso di investire nella propria abitazione, aggiungendo un bene con molteplici funzioni e benefit: scenario perfetto per una cena, gioco infinito per i bambini e momento di relax privato a fine giornata.

Il costo per la sua realizzazione varia a seconda delle caratteristiche, da 20.000 euro per una piscina a skimmer fino a cifre ben più alte per piscine a sfioro e super accessoriate (lettino idromassaggio per intenderci).

E la fiscalità? Ci sono ancora molti falsi miti (vedi quello della casa di lusso) e zone d’ombra in quanto il concetto di piscina non è stato specificatamente analizzato dal legislatore fiscale.

Tuttavia, tramite alcune analogie è possibile tracciare della linea guida che riepilogo in questo articolo del blog #fiscocicapisco.

Quale aliquota applicare per la costruzione di una piscina privata

Come noto le aliquote IVA applicabili sono:

–       22% – aliquota ordinaria

–       10% – aliquota agevolata collegata al concetto di abitazione

–       4% – aliquota “super” agevolata collegata al concetto di “prima casa”.

Partiamo subito da una certezza: non vi sono passaggi per così dire “ufficiali” da parte del Fisco per quanto riguarda la costruzione della piscina, in quanto non è mai stato oggetto di approfondimento; pertanto, quanto leggerete è frutto di analogie con il concetto di “pertinenza”, ma in modo specifico ed autonomo il Legislatore il tema della piscina non lo hai mai trattato.

L’art. 817 del Codice civile stabilisce che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Stando a questa definizione non vi è alcun dubbio che la piscina possa essere considerata pertinenza di un’abitazione e l’orientamento consolidato è che l’IVA agevolata al 4% spetti nel caso in cui la piscina privata sia costruita, mediante contratto di appalto, contestualmente alla realizzazione della prima casa.

L’Agenzia delle Entrate tende invece a negare la possibilità di applicazione dell’IVA al 4% laddove la costruzione della piscina avvenga in un momento successivo rispetto alla costruzione della prima casa ed in questo caso l’IVA applicabile (ai sensi del n. 127-quaterdecies della TABELLA A – parte III ALLEGATA AL D.P.R. 633/72) è quella del 10%.

Questo ovviamente a condizione che né prima né dopo l’immobile si accatastato nelle categorie:

A/1 – abitazioni di tipo signorile;

A/8 – abitazioni in ville;

A/9 – castelli, palazzi di pregi artistici o storici.

In questi casi (ovvero quando la piscina è relativa ad un’abitazione di lusso, ovvero quando a seguito della sua costruzione l’immobile abbia le caratteristiche per essere inserito in una di queste tre categorie) l’IVA applicabile è quella del 22% (aliquota ordinaria).

Il tema della “pertinenza” è abbastanza discusso in ambito piscina. In linea generale alle pertinenze si applicano le medesime regole (civilistiche e fiscali) della “cosa principale” e conseguentemente si potrebbe affermare che se la piscina è considerabile pertinenza dell’abitazione che ha fruito dell’agevolazione prima casa, al pari potrebbe avere la possibilità dell’IVA agevolata al 4% per la sua costruzione (e questo a prescindere che venga costruita in un momento successivo rispetto alla costruzione della prima casa).

Peccato che in un’interpretazione particolarmente ristrettiva dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/2013) siano considerabili pertinenze solamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7).

Pertanto, seguendo quest’orientamento (si ripete particolarmente restrittivo) si ritiene prudenziale l’applicazione dell’IVA al 10% nel caso in cui la piscina sia realizzata in un momento successivo rispetto alla prima casa.

Va anche ricordato che la normativa prevede la possibilità di godere dell’iva al 4% solamente per una pertinenza (Risoluzione Ministeriale n. 39/2006), pertanto se si è già goduto dell’iva agevolatissima del 4% per il garage, non sarà (a prescindere da tutta questa disquisizione) applicare l’iva al 4% sulla realizzazione della piscina.

Ristrutturazione piscina

Altro argomento di interesse è sicuramente la possibilità di recuperare il 50% delle spese relativamente alla ristrutturazione di una piscina esistente. La possibilità è confermata, tra l’altro, anche dalla Guida alle ristrutturazioni edilizie – le agevolazioni fiscali edita dall’Agenzia delle Entrate dove vengono esplicitamente citate le piscine con (cito testualmente): “Rifacimento modificando caratteri preesistenti”. Quindi è possibile recuperare in 10 anni il 50% della spesa sostenuta ai sensi dell’articolo 16 bis del TUIR ed alcuni esempi sono: ristrutturazione edilizia – lavori che hanno l’obiettivo di migliorare esteticamente la piscina (quali ad esempio la sostituzione del rivestimento) – ristrutturazione funzionale quali sistemi di controllo o miglioramento della qualità dell’acqua e ristrutturazione impiantistica quali ad esempio la trasformazione di una piscina a skimmer in una a sfioro.

Questa tipologia di bonus è prorogata fino alla fine del 2024 ed è possibile recuperarla anche mediante cessione del credito e sconto in fattura.

Essendo la ristrutturazione inserita tra quelle agevolabili è fuori dubbio che l’alquta IVA applicabile a questo tipo di manutenzioni straordinarie sia quella del 10%.

Abitazione di lusso

In molti ambiti ancora si teme che la realizzazione di una piscina faccia scattare in automatico il passaggio della propria casa tra quelle di lusso. Questo errore è dovuto a quanto era previsto fino al 2014 dove ai fini IVA veniva considerata di lusso l’abitazione che aveva una delle caratteristiche previste dal D.M. 2/08/1969 che contraddistinguevano gli immobili di lusso; in questo elenco di caratteristiche figurava anche la realizzazione di piscina sopra gli 80mq.

Ma dal 2014, con l’entrata in vigore dell’articolo 33 del D.LGS 2.11.2014 n. 175, rientrano nella categoria di lusso e conseguentemente a questi immobili e pertinenze si applica l’IVA al 22% solamente nei casi in cui l’immobile ricada in una delle 3 categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9.

Dott.ssa Giorgia Salardi